Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Legge Costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 - Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica,in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea